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Gestione operativa pacchetti viaggio --> Crisi Medio Oriente (Marzo 2026)



Gentile Agenzia,

alla luce delle recenti misure di chiusura dello spazio aereo che stanno interessando alcune aree del Medio Oriente, desideriamo fornirVi alcune indicazioni operative per la gestione delle pratiche in corso e delle partenze programmate, secondo le normative in vigore 
(Codice del turismo Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79 Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129  -  Normativa Diritti dei Passeggeri Regolamento (CE) n. 261/2004)

L’obiettivo condiviso è cercar di far chiarezza su quelli che sono gli obblighi contrattuali dell'Organizzatore e delle Compagnie Aerree nel rispetto della normativa vigente 



Clienti attualmente in loco o impossibilitati al rientro

Per i viaggiatori già presenti nelle destinazioni coinvolte o in fase di rientro:

  • Dev'esser garantita assistenza tramite corrispondenti locali , in caso di impossibilità al rientro per chiusura dello spazio aereo, dovranno esser attivate soluzioni alternative di riprotezione in coordinamento con i vettori.

  • È garantito l’alloggio per le prime 3 notti in carico al Tour Operator (Vedi nel dettaglio Art 42 , pt 6. Codice del Turismo) 
    Oltre tale periodo, i costi potranno essere addebitati al cliente, salvo diversa presa in carico da parte della compagnia aerea o commercialmente dal T.O.

  • Per compagnie aeree europee si applica il Regolamento (CE) 261/2004, che prevede obblighi di assistenza fino al reindirizzamento.

  • Per vettori extra-UE , non applica Regolamento (CE) 261/2004, ma rimane l'obbligo di rimpatrio (per i maggiori costi di alloggio, fino a quando non sarò possible prevedere il rientro, vanno presi accordi diretti) 


 

Clienti in partenza verso destinazioni interessate o con transiti coinvolti

Si raccomanda di sospendere tutte le partenze verso le aree interessate che risultano temporaneamente chiuse fino a nuovo aggiornamento.
A seconda della situazione operativa, potranno verificarsi 2 casistiche:


A) Modifica SOSTANZIALE del viaggio
(es. cambio destinazione, variazione significativa delle date)
E' Possibile proporre ai propri Clienti una Modifica del pacchetto ed in tal caso lo stesso potrà scegliere tra:

  • Accettare la nuova proposta (senza costi aggiuntivi)
  • Non Accettare la modifica e richieder il rimborso delle somme versate per i Servizi Turistici (entro 14gg) senza applicazione di penali
  • È possibile proporre un voucher, fermo restando il diritto del cliente di rifiutarlo


B) Modifica NON sostanziale del Pacchetto Viaggio
(es. cambio operativo volo nella stessa giornata con variazioni contenute)

  • In questo caso, ai sensi delle condizioni generali di contratto, la modifica potrà essere comunicata come variazione di scarsa importanza.
  • Il cliente dovrà essere informato tramite supporto durevole (e-mail), indicando un termine di risposta non inferiore a 2/3 giorni lavorativi
  • In assenza di riscontro nei termini indicati, la modifica si intenderà accettata.



Richieste di mantenimento destinazione con diverso vettore
Qualora il cliente richieda di mantenere la destinazione programmata con vettore alternativo che non transiti nelle aree interessate:

  • Si procederà con nuova quotazione
  • Verrà aperta nuova pratica
  • La precedente verrà annullata con riaccredito delle somme da imputare al nuovo pacchettoì
 

Indicazioni operative per le ADV

Fermi restando gli obblighi di assistenza in capo al Tour Operator, si ricorda che i vettori aerei mantengono una propria responsabilità diretta nei confronti dei passeggeri.

Compagnie aeree europee
Le compagnie aeree europee che operano voli in partenza da aeroporti extra-UE con destinazione finale in uno Stato membro dell’Unione Europea sono soggette alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004.

In caso di cancellazione o impossibilità di rientro, esse sono tenute a garantire:

  • Reindirizzamento del passeggero verso la destinazione finale indicata nel contratto di trasporto, senza costi aggiuntivi, nel più breve tempo possibile e in condizioni comparabili di trasporto;

  • Assistenza completa fino all’effettivo reindirizzamento, comprensiva di:
    Sistemazione alberghiera, pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, trasferimenti tra aeroporto e luogo di alloggio, eventuali comunicazioni necessarie.

Si consiglia di richiedere alle compagnie aeree di assumersi direttamente l’obbligo di alloggio per i passeggeri impossibilitati al rientro, così da evitare che il Tour Operator debba anticipare i costi delle prime notti e gestire successivamente il rimborso.

 

Compagnie aeree non europee e obbligo di rimpatrio
Le compagnie aeree non europee, in partenza da aeroporti extra-UE, sono soggette alla Convenzione di Montreal (28 maggio 1999)

  • Possono essere esonerate dalla responsabilità per ritardi o cancellazioni solo se dimostrano di aver adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno.
  • Rimangono comunque tenute all’obbligo di rimpatrio dei passeggeri verso la destinazione di partenza o finale.
  • Non devono procedere a cancellazioni definitive dei voli, ma solo a riprotezioni o variazioni temporanee, garantendo così la continuità del trasporto.

 


Nostro impegno come Frigo Assicurazioni 
Questa una sintesi delle Azioni commerciali concordate con EuropAssistance per tutte le polizze Viaggio emesse da ns portale FreeGo.it 

1. Prolungamento soggiorno per viaggiatori all’estero con data rientro modificata fino al suo rientro alla propria residenza,  senza costi aggiuntivi con sola comunicazione nuove date viaggio

2. Modifica date viaggio per viaggi non ancora avvenuti ma già cancellati, sempre senza costi aggiuntivi su vostra segnalazione provvederemo ad aggiornare e modificare tutte le polizze già emesse su nuovo viaggio ri-programmato 

3. Modifica date viaggio su viaggi cancellati con partenza già decorosa ma non avvenuta e quindi riprotezione dall’Agenzia / T.O. che avverrà prossimamente, sempre senza costi aggiuntivi su vostra segnalazione provvederemo ad aggiornare e modificare tutte le polizze già emesse su nuovo viaggio ri-programmato 


4. Cancellazione Viaggi con Restituzione totale di tutti i servizi (Volo e servizi a terra) , si devono rimborsare anche i premi delle polizze annullamento ? 
No, Come definitivo nel Codice del Turismo , le Assicurazioni Viaggio non sono cosiderati Servizi Turistici 
Art. 33 Definizioni _ 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

Pertanto, da normativa , su Rischio Decorso e sostenuto dalla Compagnia di Assicurazione (Polizza Annullamento con decorrenza dal momento della coferma viaggio) non vi è obbligo di restituzione premio in favore del Viaggiatore 


Considerazioni operative sulla polizza RISCHI ZERO
Situazioni come quella attuale evidenziano quanto la gestione dei maggiori costi di riprotezione possa incidere direttamente sulla marginalità dell’organizzatore.
La garanzia “Rischio Zero” nasce proprio per presidiare questo ambito: tutela del cliente finale e protezione del margine dell'Organizzatore
Ovvero va a tutelare il vs rischio di impresa per ogni evento che porti alla Cancellazione del volo, con quindi nuove spese di rirpotezione e rimborso penale dei servizi a terra

 



IMPORTANTE 
Le imprese di Assicurazioni porranno maggior attenzionamento sulle aperture dei sinistri annullamento in questo frangente 
Come sopra descritto, vi ricordiamo che non è possibile applicare penali su cancellazione viaggio da parte del T.O.

V
edi _ Art. 41 (Codice del Turismo)  Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto 
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.




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Il nostro ufficio operativo resta a Vostra disposizione per ogni necessità.
Mail : Assistenza@FrigoAssicurazioni.com 
Tel : 045 62 69 000



 


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L’interessato, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con l'invio della richiesta dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte al punto 2a.