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Gestione Amministrativa per la vendita delle Assicurazioni al Netto



Premessa: l’organizzazione di viaggi dal punto di vista fiscale rientra nel regime speciale del margine art. 74 ter DPR 633/72 se si vende un pacchetto turistico (netto o assemblato)  mentre se non ci sono i presupposti ( es. servizi singoli non preacquisiti…) si rientra nel regime IVA normale (netto o intermediazione).

La vendita di premi assicurativi può quindi rientrare nel regime speciale (pacchetti turistici) oppure nel regime IVA ordinario e quindi servizi turistici al netto (costi /ricavi) o tramite l’intermediazione.


ORGANIZZAZIONE VIAGGI


Regime iva ordinario: Vendita al viaggiatore (cliente finale), a nome dell’agenzia viaggi, l’intero ammontare dell’assicurazione quindi comprensivo del ricarico dell’agenzia viaggi) sarà esente IVA art. 10 del DPR 633/72
Una volta ricevuto da parte della compagnia di assicurazioni l’estratto conto relativo alle polizze assicurative si contabilizza tra i costi in prima nota gli importi relativi ai ricavi per i quali sono stati emesse le fatture con codice IVA esente art.10, in quanto nella vendita sono inglobati nei ricavi il ricarico sulla polizza venduta e l’ammontare della polizza stessa.
Regime iva speciale art.74ter DPR 633/72: nel caso di organizzazione di pacchetto turistico, venduto al cliente ad un prezzo onnicomprensivo e quindi incluso anche della polizza assicurativa, verrà emessa fattura 74ter per l’intero pacchetto e nei costi contabilizzerete l’estratto conto della compagnia assicurativa come costo 74ter.

INTERMEDIAZIONE

Per le polizze assicurative inserite nelle pratiche intermediate: la polizza assicurativa è un documento emesso al cliente viaggiatore assicurato, per il quale costituisce documento fiscale la polizza assicurativa stessa.
Non c’è obbligo di fatturazione delle polizze vendute quindi nemmeno di contabilizzare i relativi costi, in quanto pratiche in intermediazione a differenza dell’organizzazione (v. sopra)
Si devono quindi gestire i soli corrispettivi relativi alle commissioni che vengono riconosciute dall’operatore turistico (fornitore tour operator oppure compagnia assicurativa)

Normalmente le compagnie assicurative per operazioni esenti non richiedere l’emissione della fattura per le provvigioni riconosciute alle agenzie viaggi.
Per quanto riguarda la nostra commissione anche se non obbligatorio, per una tenuta contabile puntuale, si consiglia di emettere fattura esente IVA art. 10 con l’applicazione della ritenuta indicata dalla compagnia assicurativa.
Quindi i ricavi devono essere gestiti come corrispettivi ordinari per l’importo delle provvigioni riconosciute, esenti IVA art. 10 DPR 633/1972.

Modalità di emissione fattura per compagnie assicurative o tour operator Alpitour: Se si emette fattura per le provvigioni ad un operatore turistico come le Compagnie assicurative (non i tour operator) si dovrà tener conto della ritenuta d’acconto; e per quanto riguarda le ritenute subite sulle provvigioni (23% sull’imponibile del 20% o 50% se non ci si avvale di dipendenti o terzi), le compagnie trattengono la ritenuta che sarà poi scontata a credito in dichiarazione dei redditi.
Caso Alpitour: il TO non vuole la fattura per le provvigioni riconosciute quindi tali provvigioni (sempre art.10) possono essere documentate con corrispettivi ordinari: emissione fattura cartacea da non spedire in via telematica; oppure con la tenuta di un foglio excel di tutte le commissioni riconosciute da Alpitour per la rivendita di assicurazioni nelle pratiche intermediate o al netto 74ter

DIRITTI PER VENDITA ASSICURAZIONI (intermediazione): Altro argomento sono invece i rimborsi spese  per la prenotazione di servizi e per la gestione della pratica -diritti di agenzia – che  sono da assoggettare ad IVA 22% nel caso di vendita delle assicurazioni tramite intermediazione
 


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